Protocollo 3

Art. XI

In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XI. 1. - Potranno essere ammesse solo le seguenti riserve al presente Protocollo. a) Ogni Stato i cui Tribunali non abbiano la facoltà, in virtù della propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocato, può in ogni momento dichiarare mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia che il comma 3 a) dell'articolo 22 non si applica ai propri tribunali. b) Ogni Stato può dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia che la Convenzione di Varsavia, emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, di bagagli e merci effettuato dalle proprie autorità militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui capacità sia stata riservata da tali autorità o per conto di queste ultime. c) Ogni stato può, al momento della ratifica del Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, o della adesione a quest'ultimo, o in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia, emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, nella misura in cui queste si applicano al trasporto delle merci, della posta e dei pacchi postali. Tale dichiarazione acquisterà efficacia novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - Ogni Stato che avrà formulato una riserva conformemente al comma precedente, potrà ritirarla in, ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xi-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo