Protocollo 3
Art. XII
64 / 91In vigore dal 19 mar 1981
Articolo XII.
Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informerà sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o di detta Convenzione emendata, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, nonché l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonché di ogni altra utile informazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-02-06;43#art-p-xii-4