Protocollo n. 3

Art. 6

In vigore dal 13 gen 1981
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-6-2

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