Protocollo n. 3
Art. 6
272 / 316In vigore dal 13 gen 1981
Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunità Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali.
La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunità, delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-6-2