Protocollo n. 3
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione.
Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo può dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.
Storico versioni
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