Protocollo n. 3
Art. 5
In vigore dal 13 gen 1981
Il Consiglio dei Ministri ACP è esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti così importati non possono essere veduti nè ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che ciò avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-5-2