Protocollo n. 3
Art. 1
In vigore dal 13 gen 1981
PROTOCOLLO N° 3
sui privilegi e sulle immunità
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunità, il buon funzionamento della convenzione nonché la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione.
Considerando che è pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunità di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonché il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965,
Considerando altresì che è opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale,
Considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ACP; che detti organi del gruppo degli Stati ACP sono assistiti dal segretariato generale ACP;
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, allegate alla convenzione:
I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunità Europee nonché i loro consiglieri ed esperti e i Membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunità o delle agevolazioni d'uso.
Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì ai membri dell'assemblea consultiva della convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtù della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-1-3