Protocollo n. 5
Art. 2
In vigore dal 13 gen 1981
a) Ai fini dell'applicazione dell', la Comunità fissa ogni anno, in deroga all', paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40%, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18% per gli altri mercati della Comunità.
b) Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo duna corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunità prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione.
c) La Comunità s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente,
d) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b).
e) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-2-5