Protocollo n. 5
Art. 1
In vigore dal 13 gen 1981
PROTOCOLLO N° 5
relativo al rum
Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-1-5