Protocollo n. 5
Art. 4
In vigore dal 13 gen 1981
Su richiesta degli Stati ACP, la comunità, nel quadro delle
disposizioni del titolo I, capitolo 3 aiuta gli Stati ACP a
promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunità stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-4-4