Protocollo n. 6

Art. 1

In vigore dal 13 gen 1981
PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo più favorita. Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo. 2. Perno restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità, il regime di cui agli articoli da 2 a 12.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887#art-pn-1-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo