Convenzione

Art. 5

In vigore dal 27 nov 1980
. In caso di trasferimento della residenza abituale di un minore da uno Stato contraente in un altro, le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza resteranno in vigore fino a che le autorità dello Stato di nuova abituale residenza non le avranno abolite o sostituite. Le misure adottate dalle autorità dello Stato di precedente abituale residenza saranno abolite o sostituite solo dopo un preavviso alle suddette autorità. In caso di trasferimento di un minore che era sotto la protezione delle autorità dello Stato di cui egli è cittadino, le misure da queste adottate sulla base della loro legislazione interna resteranno in vigore nello Stato di nuova residenza abituale.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-5

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