Art. 4
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-4
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Se l'interesse del minore lo richiede, le autorità del suo Stato di cittadinanza possono intervenire per proteggere la sua persona o i suoi beni applicando la propria legge nazionale. Prima di procedere, tali autorità hanno il dovere di informare lo Stato in cui il minore risiede abitualmente. La legge dello Stato di cittadinanza disciplina l'avvio, la modifica, la fine e gli effetti di tali provvedimenti, sia verso chi ha a carico il minore sia verso terzi. L'esecuzione di queste misure spetta alle autorità dello Stato di cittadinanza e i provvedimenti così adottati sostituiscono quelli eventualmente già presi dallo Stato di residenza abituale.
La norma consente allo Stato di cittadinanza del minore di intervenire con misure di tutela qualora ritenga che il superiore interesse del minore lo richieda, anche se questi risiede abitualmente all'estero.
Si applica ai minori, alle autorità del loro Stato di cittadinanza, alle autorità dello Stato di residenza abituale, nonché alle persone o istituzioni che hanno a carico il minore e ai terzi coinvolti.
Un minore italiano risiede abitualmente all'estero e necessita di protezione urgente per i propri beni. Le autorità italiane, valutato l'interesse del minore e avvisate le autorità dello Stato estero di residenza, adottano provvedimenti secondo la legge italiana, sostituendo eventuali misure precedenti dello Stato di residenza.
Obbligo per le autorità dello Stato di cittadinanza di informare le autorità dello Stato di residenza abituale prima di adottare le misure di protezione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.