Convenzione

Art. 4

In vigore dal 27 nov 1980
. Se le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino giudicano che l'interesse del minore lo esige, esse possono, dopo aver informato le autorità dello Stato di sua residenza abituale, adottare in base alla loro legislazione interna misure miranti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi. L'applicazione delle misure adottate è assicurata dalle autorità dello Stato di cui il minore è cittadino. Le misure adottate ai sensi dei capoversi che precedono del presente articolo sostituiscono le misure eventualmente adottate dalle autorità dello Stato in cui il minore ha la sua abituale residenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-4

In sintesi

Se l'interesse del minore lo richiede, le autorità del suo Stato di cittadinanza possono intervenire per proteggere la sua persona o i suoi beni applicando la propria legge nazionale. Prima di procedere, tali autorità hanno il dovere di informare lo Stato in cui il minore risiede abitualmente. La legge dello Stato di cittadinanza disciplina l'avvio, la modifica, la fine e gli effetti di tali provvedimenti, sia verso chi ha a carico il minore sia verso terzi. L'esecuzione di queste misure spetta alle autorità dello Stato di cittadinanza e i provvedimenti così adottati sostituiscono quelli eventualmente già presi dallo Stato di residenza abituale.

Perché esiste questa norma

La norma consente allo Stato di cittadinanza del minore di intervenire con misure di tutela qualora ritenga che il superiore interesse del minore lo richieda, anche se questi risiede abitualmente all'estero.

A chi si applica

Si applica ai minori, alle autorità del loro Stato di cittadinanza, alle autorità dello Stato di residenza abituale, nonché alle persone o istituzioni che hanno a carico il minore e ai terzi coinvolti.

Esempio pratico

Un minore italiano risiede abitualmente all'estero e necessita di protezione urgente per i propri beni. Le autorità italiane, valutato l'interesse del minore e avvisate le autorità dello Stato estero di residenza, adottano provvedimenti secondo la legge italiana, sostituendo eventuali misure precedenti dello Stato di residenza.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le autorità dello Stato di cittadinanza di informare le autorità dello Stato di residenza abituale prima di adottare le misure di protezione.

Domande frequenti

Cosa devono fare le autorità dello Stato di cittadinanza prima di adottare le misure?Devono informare preventivamente le autorità dello Stato in cui il minore ha la propria residenza abituale.
Quale legge stabilisce le condizioni e i fini delle misure di protezione?Vengono stabiliti dalla legislazione interna dello Stato di cui il minore è cittadino, che ne regola anche l'istituzione, la modifica e la cessazione.
Cosa succede se lo Stato di residenza abituale aveva già adottato delle misure per il minore?Le misure adottate dalle autorità dello Stato di cittadinanza sostituiscono quelle eventualmente disposte in precedenza dalle autorità dello Stato di residenza abituale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo