Convenzione

Art. 1

In vigore dal 27 nov 1980
CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI Gli Stati firmatari della presente Convenzione, Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti: . Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli , terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-1

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