Convenzione
Art. 1
In vigore dal 27 nov 1980
CONVENZIONE
CONCERNENTE LA COMPETENZA DELLE AUTORITÀ E LA LEGGE APPLICABILE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderando stabilire delle disposizioni comuni concernenti la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
Hanno deciso di concludere una Convenzione a tal fine e hanno concordato le disposizioni seguenti:
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Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato di residenza abituale di un minore sono competenti, salve le disposizioni degli , terzo capoverso, della presente Convenzione, ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-1