Convenzione
Art. 2
In vigore dal 27 nov 1980
.
Le autorità competenti ai sensi dell' adottano le misure previste dalla loro, legislazione interna.
Tale legislazione stabilisce le condizioni di istituzione, modifica e cessazione di dette misure. Essa regola egualmente i loro fini sia per quel che concerne i rapporti fra il minore e le persone o istituzioni che lo hanno a carico, sia nei confronti dei terzi.
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