Convenzione
Art. 9
In vigore dal 27 nov 1980
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In tutti i casi di urgenza, le autorità di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione.
Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorità competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
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