Convenzione
Art. 10
In vigore dal 27 nov 1980
.
Per quanto è possibile, al fine di assicurare la continuità del regime applicato al minore, le autorità di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno scambio di vedute con le autorità degli altri Stati contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-10