Convenzione
Art. 11
In vigore dal 27 nov 1980
.
Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.
Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare e ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso.
Esso notificherà tale designazione al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-10-24;742#art-c-11