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1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.
2. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Spagna, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Spagna, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
3. Per quanto concerne la Spagna:
Se un residente della Spagna possiede elementi di reddito che, in conformità alla Convenzione, sono imponibili in Italia, la Spagna accorda sull'imposta gravante sui redditi di detto residente una deduzione pari all'ammontare dell'imposta pagata in Italia.
L'ammontare così dedotto non può tuttavia eccedere la quota d'imposta, calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia e la predetta deduzione dell'imposta spagnola viene operata sia nei confronti delle imposte generali che degli acconti d'imposta (precomptes).
4. Quando, in conformità ad una disposizione della Convenzione, i redditi posseduti da un residente di uno Stato contraente sono esentati da imposta in tale Stato, questo Stato può nondimeno tener conto, conformemente alla propria legislazione interna, dei redditi esentati ai fini del calcolo dell'ammontare dell'imposta dovuta sugli altri redditi di detto residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Pro
urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-22
In sintesi
L'articolo stabilisce il metodo del credito d'imposta per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte sia in Italia sia in Spagna. Se un residente in Italia percepisce redditi imponibili in Spagna, l'Italia include tali somme nel reddito complessivo ma deduce le imposte già pagate in Spagna, entro il limite dell'imposta italiana attribuibile a quei redditi. Una regola analoga vale per i residenti in Spagna che hanno redditi imponibili in Italia. La deduzione non si applica in Italia se il contribuente richiede l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta. Infine, se uno Stato esenta determinati redditi, può comunque considerarli per determinare l'aliquota applicabile agli altri redditi.
Perché esiste questa norma
La norma ha lo scopo di eliminare la doppia imposizione fiscale sui redditi percepiti da residenti di uno Stato contraente (Italia o Spagna) e imponibili nell'altro Stato.
A chi si applica
Si applica ai soggetti residenti in Italia che possiedono elementi di reddito imponibili in Spagna e ai soggetti residenti in Spagna con redditi imponibili in Italia.
Esempio pratico
Un cittadino residente in Italia percepisce un reddito derivante da un'attività svolta in Spagna e ivi assoggettato a tassazione. Nella propria dichiarazione in Italia, inserisce il reddito spagnolo nel computo complessivo e detrae le imposte già pagate in Spagna nei limiti della quota d'imposta italiana dovuta su tale importo.
Domande frequenti
L'ammontare della deduzione per le imposte pagate all'estero ha un limite?Sì, l'importo dedotto non può superare la quota di imposta dello Stato di residenza proporzionalmente attribuibile ai redditi prodotti nell'altro Stato.
In quale caso l'Italia non riconosce la deduzione per l'imposta pagata in Spagna?Nessuna deduzione è accordata se il reddito viene assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario.
Cosa accade se un reddito è esentato da imposta nello Stato di residenza?Lo Stato può comunque tenere conto del reddito esentato per calcolare l'ammontare dell'imposta dovuta sugli altri redditi posseduti dal residente.