Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 7 nov 1980
. Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre numerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-18

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