Art. 15
Lavoro subordinato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-15
Lavoro subordinato
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In via generale, i compensi per il lavoro subordinato percepiti da un residente di uno Stato sono tassabili solo in tale Stato, salvo che l'attività lavorativa sia materialmente svolta nell'altro Stato contraente. In tal caso, il reddito può essere tassato anche nello Stato in cui si lavora. Tuttavia, la tassazione resta esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore se il soggiorno all'estero non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e il costo non grava su una stabile organizzazione locale. Infine, le retribuzioni per l'attività svolta a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
La norma stabilisce i criteri per ripartire la potestà impositiva tra i due Stati sui redditi da lavoro dipendente, evitando la doppia imposizione fiscale per i lavoratori transfrontalieri o in trasferta.
Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che prestano la loro attività nel proprio Stato, nell'altro Stato o a bordo di mezzi di trasporto internazionale, nonché ai loro datori di lavoro.
Un lavoratore residente in Italia viene inviato in Spagna per una trasferta di 60 giorni da un datore di lavoro italiano, senza che vi sia una sede fissa o stabile organizzazione in Spagna. Rispettando il limite dei 183 giorni e gli altri requisiti, la sua retribuzione continuerà a essere tassata esclusivamente in Italia. Se invece il soggiorno superasse i 183 giorni, la retribuzione diventerebbe imponibile anche in Spagna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.