Convenzione

Art. 15

Lavoro subordinato

In vigore dal 7 nov 1980
. Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, svolta nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-15

In sintesi

In via generale, i compensi per il lavoro subordinato percepiti da un residente di uno Stato sono tassabili solo in tale Stato, salvo che l'attività lavorativa sia materialmente svolta nell'altro Stato contraente. In tal caso, il reddito può essere tassato anche nello Stato in cui si lavora. Tuttavia, la tassazione resta esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore se il soggiorno all'estero non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, il datore di lavoro non risiede nell'altro Stato e il costo non grava su una stabile organizzazione locale. Infine, le retribuzioni per l'attività svolta a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono imponibili nello Stato in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce i criteri per ripartire la potestà impositiva tra i due Stati sui redditi da lavoro dipendente, evitando la doppia imposizione fiscale per i lavoratori transfrontalieri o in trasferta.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che prestano la loro attività nel proprio Stato, nell'altro Stato o a bordo di mezzi di trasporto internazionale, nonché ai loro datori di lavoro.

Esempio pratico

Un lavoratore residente in Italia viene inviato in Spagna per una trasferta di 60 giorni da un datore di lavoro italiano, senza che vi sia una sede fissa o stabile organizzazione in Spagna. Rispettando il limite dei 183 giorni e gli altri requisiti, la sua retribuzione continuerà a essere tassata esclusivamente in Italia. Se invece il soggiorno superasse i 183 giorni, la retribuzione diventerebbe imponibile anche in Spagna.

Domande frequenti

Cosa succede se un lavoratore risiede in uno Stato ma lavora nell'altro Stato?Di regola le remunerazioni sono imponibili nello Stato in cui l'attività lavorativa viene effettivamente svolta, salvo il ricorrere delle condizioni speciali di esenzione temporanea.
A quali condizioni la retribuzione per l'attività svolta all'estero resta tassabile solo nello Stato di residenza?Devono verificarsi congiuntamente tre requisiti: il soggiorno nell'altro Stato non supera i 183 giorni nell'anno fiscale, il datore di lavoro pagatore non è residente nell'altro Stato e il costo non è a carico di una stabile organizzazione o base fissa locale.
Come viene tassato il lavoro svolto a bordo di navi o aerei in traffico internazionale?Le remunerazioni per il lavoro subordinato su tali mezzi sono imponibili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di trasporto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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