Convenzione

Art. 20

Professori e studenti

In vigore dal 7 nov 1980
. Professori e studenti 1. Un residente di uno Stato contraente che su invito di una Università, Collegio o di un altro Istituto di insegnamento superiore o di ricerca scientifica dell'altro Stato Contraente soggiorna, per un periodo non superiore a due anni, in questo altro Stato al solo fine di insegnare o di effettuare ricerche scientifiche nei predetti istituti non è imponibile in detto altro Stato per le remunerazioni che riceve per tali attività di insegnamento o di ricerca. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato Contraente, residente dell'altro Stato Contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-20

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