Art. 19
Funzioni pubbliche
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-19
Funzioni pubbliche
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1980-09-29;663#art-c-19
In via generale, le remunerazioni diverse dalle pensioni erogate da uno Stato, da un suo ente locale o da una suddivisione amministrativa per servizi pubblici sono tassabili esclusivamente nello Stato che le paga. Tuttavia, sono tassate solo nell'altro Stato se i servizi sono ivi resi e il beneficiario risiede in tale Stato avendone la nazionalità oppure non essendovi divenuto residente al solo scopo di prestarvi i servizi. Per le pensioni pubbliche vale la tassazione esclusiva nello Stato erogatore, a meno che il beneficiario non sia residente e cittadino dell'altro Stato. Infine, se i compensi o le pensioni si riferiscono ad attività industriali o commerciali svolte dallo Stato o enti locali, si applicano le regole ordinarie previste da altri specifici articoli della convenzione.
La norma mira a ripartire la potestà impositiva tra i due Stati contraenti per i redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, evitando le doppie imposizioni fiscali su stipendi e pensioni pubbliche.
Si applica alle persone fisiche che ricevono remunerazioni o pensioni da uno dei due Stati contraenti, dalle loro suddivisioni politiche/amministrative o dai loro enti locali per servizi resi a favore di essi.
Un dipendente pubblico di un ente locale italiano che lavora e riceve lo stipendio dall'Italia viene tassato esclusivamente in Italia. Se tuttavia presta il proprio servizio in Spagna, risiede in Spagna ed è cittadino spagnolo, la sua remunerazione è imponibile soltanto in Spagna.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.