Art. 17
Artisti e sportivi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Artisti e sportivi
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I compensi percepiti da artisti e sportivi per le loro esibizioni personali possono essere tassati direttamente nello Stato contraente in cui tali attività si svolgono. Questa regola si applica a prescindere da quanto previsto per altre tipologie di reddito dagli articoli 14 e 15. Inoltre, se il compenso per la prestazione non viene versato direttamente all'artista o allo sportivo ma è attribuito a un'altra persona, lo Stato in cui si è tenuta la prestazione conserva comunque il diritto di tassare tale reddito, in deroga anche all'articolo 7.
La norma serve a stabilire quale Stato ha il potere di tassare i redditi generati dalle attività degli artisti dello spettacolo e degli sportivi. Essa assicura che il prelievo fiscale avvenga nel Paese in cui l'esibizione o la prestazione viene concretamente svolta.
Si applica agli artisti dello spettacolo (come attori di teatro, cinema, radio, televisione e musicisti), agli sportivi, nonché ad altri soggetti a cui vengono eventualmente attribuiti i redditi derivanti dalle prestazioni di questi ultimi.
Un musicista o uno sportivo residente in uno dei due Stati contraenti svolge un concerto o una gara nell'altro Stato. I compensi ottenuti per questo evento specifico possono essere tassati nello Stato in cui l'evento ha avuto luogo. La stessa tassazione locale può applicarsi anche se il compenso viene formalmente incassato da una società o da un'altra persona terza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.