Convenzione
Art. 7
Ritardi causati indebitamente alle navi.
In vigore dal 7 nov 1980
.
Ritardi causati indebitamente alle navi.
1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata.
2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-7