Convenzione

Art. 5

Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave.

In vigore dal 7 nov 1980
. Certificati e norme speciali concernenti l'ispezione della nave. 1. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i certificati rilasciati dall'Autorità di una Parte della Convenzione conformemente alle disposizioni delle norme devono essere accettati dalle altre Parti contraenti e ritenuti, a tutti i fini previsti dalla presente Convenzione, come aventi la stessa validità di un certificato rilasciato da loro stesse. 2. Ogni nave che sia tenuta ad essere in possesso di un certificato rilasciato conformemente alle disposizioni contenute nelle norme è sottoposta, nei porti o nei terminali al largo, sotto la giurisdizione di una altra Parte, ad una ispezione effettuata da funzionari debitamente autorizzati a tale scopo dalla detta Parte. Ogni ispezione di tal genere ha il solo scopo di verificare la presenza a bordo di un certificato in corso di validità, a meno che tale Parte non abbia precisi motivi per ritenere che le caratteristiche della nave o del suo equipaggiamento differiscano sensibilmente da quelle che sono scritte sul certificato. In tal caso, o ove non esista a bordo della nave un certificato in corso di validità, lo Stato che compie l'ispezione adotta le misure necessarie per impedire alla nave di salpare prima che possa farlo senza danno eccessivo per l'ambiente marino. Tuttavia, la detta Parte può autorizzare la nave a lasciare il porto o il terminale al largo per recarsi nell'appropriato cantiere di riparazione più vicino. 3. Se una Parte vieta ad una nave straniera l'accesso ad un porto o ad un terminale al largo che si trovi sotto la propria giurisdizione, o ove essa proceda ad un qualsiasi intervento nei confronti di tale nave prendendo a pretesto il fatto che la nave non è conforme alle disposizioni della presente Convenzione, la Parte avverte immediatamente il console o il rappresentante diplomatico della Parte di cui la nave è autorizzata a battere bandiera, o, in caso di impossibilità, l'Autorità da cui dipende la nave in questione. Prima di formulare un tale divieto e prima di procedere ad un tale intervento, la Parte chiede di consultare l'Autorità da cui dipende la nave. Viene anche avvertita l'Autorità quando una nave non ha a bordo un certificato in corso di validità conforme alle disposizioni contenute nelle norme. 4. Le Parti applicano alle navi degli Stati che non sono Parti della Convenzione le norme della presente Convenzione nella misura in cui ciò è necessario per non far beneficiare tali navi di condizioni più favorevoli.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-5

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