Convenzione
Art. 1
Obblighi generali derivanti dalla Convenzione.
In vigore dal 7 nov 1980
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1973 PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO CAUSATO DA NAVI
LE PARTI DELLA CONVENZIONE,
CONSCE della necessità di proteggere l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,
RICONOSCENDO che gli scarichi deliberati, per negligenza o accidentali, di idrocarburi ed altre sostanze nocive da parte di navi costituiscono una grave fonte di inquinamento,
RICONOSCENDO anche l'importanza della Convenzione internazionale del 1954 per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine provocato da idrocarburi, primo strumento multilaterale che abbia avuto per obiettivo essenziale la protezione dell'ambiente, e sensibili al notevole contributo che tale Convenzione ha dato alla preservazione dei mari e dei litorali dall'inquinamento,
DESIDEROSE di porre fine all'inquinamento intenzionale dell'ambiente marino causato da idrocarburi e da altre sostanze nocive e di ridurre al massimo gli scarichi accidentali di questo tipo di sostanze,
RITENENDO che il mezzo migliore per realizzare tale obiettivo sia di fissare delle norme di portata universale e che non si limitino all'inquinamento causato da idrocarburi,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
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Obblighi generali derivanti dalla Convenzione.
1. Le Parti della Convenzione si impegnano a dare efficacia alle disposizioni della presente Convenzione, nonché a quelle degli Allegati dai quali sono vincolate, al fine di prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino dovuto allo scarico di sostanze nocive o di effluenti contenenti tali sostanze che contravvengono alle disposizioni della Convenzione.
2. Salvo espressa disposizione in senso contrario, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al tempo stesso un riferimento ai suoi Protocolli e Allegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-1