Convenzione
Art. 8
Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive.
In vigore dal 7 nov 1980
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Rapporti sugli eventi comportanti o suscettibili di comportare lo scarico di sostanze nocive.
1. In caso di incidente, deve essere fatto, senza indugio, un rapporto nella misura più ampia possibile, in conformità delle disposizioni del Protocollo I della presente Convenzione.
2. Ogni Parte della Convenzione deve:
a) applicare le disposizioni necessarie affinché un funzionario o un organismo competente riceva ed analizzi tutti i rapporti sugli eventi verificatisi; e
b) notificare alla Organizzazione i particolari completi di tali disposizioni, perché vengano diffusi alle altre Parti e Stati membri dell'Organizzazione.
3. Ogniqualvolta una Parte riceva un rapporto in base alle disposizioni del presente articolo, la della Parte lo trasmette senza indugio:
a) all'Autorità da cui dipende la nave in questione; e
b) ad ogni altro Stato suscettibile di essere colpito dall'evento.
4. Ogni Parte della Convenzione fa dare alle proprie navi ed aeronavi incaricate di compiere l'ispezione dei mari nonché ai servizi competenti delle istruzioni invitandoli a segnalare alle proprie Autorità ogni evento di cui al Protocollo I della presente Convenzione. Ove lo ritenga utile, lo comunica anche all'Organizzazione e ad ogni altra Parte interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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