Convenzione

Art. 12

Incidenti sopraggiunti alle navi.

In vigore dal 7 nov 1980
. Incidenti sopraggiunti alle navi. 1. Ogni Autorità si impegna ad effettuare un'indagine su qualsiasi sinistro che avvenga ad una qualsiasi delle sue navi soggetta alle disposizioni contenute nelle norme, quando tale sinistro abbia avuto, per l'ambiente marino un grave deleterio effetto. 2. Ogni Parte della Convenzione si impegna a fornire all'Organizzazione delle informazioni sui risultati di tale indagine quando essa ritiene che questi possono servire a determinare le modifiche che sarebbe auspicabile apportare alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-12

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