Convenzione
Art. 10
Composizione delle controversie.
In vigore dal 7 nov 1980
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Composizione delle controversie.
Ogni controversia fra due o più Parti della Convenzione sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non abbia potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti in causa viene, salvo decisione contraria delle Parti, sottoposta ad arbitrato a richiesta di una delle Parti, alle condizioni previste dal Protocollo II della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-10