Art. 7 · Ritardi causati indebitamente alle navi.
Convenzione

Art. 7

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Ritardi causati indebitamente alle navi.

In vigore dal 7 nov 1980
. Ritardi causati indebitamente alle navi. 1. Deve essere fatto ogni possibile sforzo per evitare che a seguito delle misure adottate in applicazione degli o 6 della presente Convenzione una nave venga indebitamente fermata o ritardata. 2. Ogni nave che sia stata trattenuta indebitamente o che abbia subito un ritardo a seguito dell'applicazione degli o 6 della presente Convenzione ha diritto ad un risarcimento per le perdite o i danni subiti.
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urn:nir:stato:legge:1980-09-29;662#art-c-7