Art. 26
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 13 mag 1983
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente;così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato,o rispettivamente l'iscritto,sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati,e la domanda sia stata presentata,entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva,nei limiti dei relativi presupposti,la facoltà di chiedere il ricalcolo secondo l' della presente legge.
La facoltà di riscatto di cui all' ,secondo comma,della legge 5 luglio 1965,n.798 ,come sostituito dall' della legge 22 luglio 1975,n.319,può essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge. La facoltà di riscatto di cui al successivo comma dello stesso può essere esercitata,alle condizioni ivi previste,entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge,e può riguardare tutto il periodo,fino ad un massimo di quattro anni complessivi,durante il quale l'iscritto abbia combattuto nelle Forze armate dello Stato italiano o nelle formazioni partigiane,dal 10 giugno 1940 al 25 aprile 1945. Le anzidette facoltà di riscatto possono essere esercitate soltanto da chi sia iscritto alla Cassa da una data anteriore all'entrata in vigore della presente legge;gli anni comunque riscattati entro i termini innanzi previsti,ovvero in precedenza,valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia
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Per gli iscritti che compiano i 65 anni fra la data di entrata in vigore della presente legge e il 19 gennaio 1985 l'anzianità trentennale di cui all' ,primo comma,è ridotta,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,in misura pari al tempo intercorrente fra il compimento del sessantacinquesimo anno e l'anzidetta data del 19 gennaio 1985. La misura della pensione è commisurata all'anzianità effettiva.
Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1952 saranno utili,ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità,anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entità della pensione è commisurata all'anzianità effettiva di iscrizione e contribuzione.
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo le pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge,
con le rivalutazioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all' della legge 22 luglio 1975, n. 319
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Per le pensioni maturate nel corso del 1982, la misura minima di cui al terzo comma dell', al secondo comma dell' ed al terzo comma dell', è determinata con riferimento al contributo soggettivo minimo fissato dalla presente legge
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Storico versioni
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