Art. 5
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 12 ott 1980
Pensione di Invalidità
La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale,sopravvenuti dopo l'iscrizione,a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all' ,primo comma,lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo,purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell',secondo comma.
La cassa accerta ogni tre anni,limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili,la persistenza dell'invalidità,è,tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato,conferma o revoca la concessione della pensione.la concessione è definitiva quando l'invalidità,dopo la concessione,è stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di quest'ultima ai sensi dell' ,in sostituzione della pensione di invalidità.
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