Art. 6
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 12 ott 1980
Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Le modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia.
In caso di infortunio,le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse,o,se concesse,sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore.
A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile,in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
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