Art. 11

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 6 mar 1992
Contributo integrativo A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonchè i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' , secondo comma,dovuto per l'anno stesso. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione . Salvo quanto disposto dall',secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.
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In sintesi

Gli avvocati, i procuratori e i praticanti iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale (fissata inizialmente al 2%) su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume d'affari IVA. Tale somma deve essere versata alla cassa a prescindere dal fatto che il cliente abbia effettivamente pagato, fermo restando il diritto del professionista di rivalersi sul debitore. Per le associazioni o società di professionisti, l'importo si calcola sulla quota di volume d'affari proporzionale agli utili spettanti al singolo iscritto. È inoltre stabilito un importo minimo annuo obbligatorio, dal quale sono esonerati i pensionati a partire dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Infine, il contributo integrativo non è assoggettato a IRPEF né a IVA e non forma reddito professionale.

Perché esiste questa norma

La norma introduce e disciplina il contributo integrativo a favore della Cassa di previdenza, imponendo una maggiorazione percentuale sui corrispettivi professionali per finanziare il sistema previdenziale forense.

A chi si applica

Si applica a tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore, ai praticanti procuratori iscritti alla cassa, alle associazioni o società di professionisti e ai pensionati che restano iscritti agli albi.

Esempio pratico

Un avvocato emette una fattura per una prestazione professionale inserendo una maggiorazione del 2% sui corrispettivi soggetti a IVA. Anche se il cliente ritarda o non effettua il pagamento, l'avvocato è comunque obbligato a versare tale importo alla cassa, potendo poi richiederne il rimborso al cliente.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di applicare la maggiorazione percentuale sui corrispettivi ai fini IVA, obbligo di versare l'ammontare alla cassa (anche in caso di mancato pagamento del debitore) e obbligo di versare annualmente un importo minimo.

Domande frequenti

Cosa succede se il cliente non paga la fattura?L'iscritto deve comunque versare l'ammontare del contributo alla cassa, indipendentemente dall'effettivo pagamento eseguito dal debitore, mantenendo il diritto di ripeterlo nei suoi confronti.
I pensionati iscritti all'albo devono pagare il contributo integrativo?Sì, il contributo è dovuto anche dai pensionati iscritti all'albo, ma l'obbligo del versamento dell'importo minimo è escluso a partire dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
Il contributo integrativo è soggetto a tasse come IRPEF o IVA?No, il testo stabilisce espressamente che il contributo integrativo non è soggetto a IRPEF né ad IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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