Art. 11
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
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Gli avvocati, i procuratori e i praticanti iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale (fissata inizialmente al 2%) su tutti i corrispettivi che rientrano nel volume d'affari IVA. Tale somma deve essere versata alla cassa a prescindere dal fatto che il cliente abbia effettivamente pagato, fermo restando il diritto del professionista di rivalersi sul debitore. Per le associazioni o società di professionisti, l'importo si calcola sulla quota di volume d'affari proporzionale agli utili spettanti al singolo iscritto. È inoltre stabilito un importo minimo annuo obbligatorio, dal quale sono esonerati i pensionati a partire dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione. Infine, il contributo integrativo non è assoggettato a IRPEF né a IVA e non forma reddito professionale.
La norma introduce e disciplina il contributo integrativo a favore della Cassa di previdenza, imponendo una maggiorazione percentuale sui corrispettivi professionali per finanziare il sistema previdenziale forense.
Si applica a tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore, ai praticanti procuratori iscritti alla cassa, alle associazioni o società di professionisti e ai pensionati che restano iscritti agli albi.
Un avvocato emette una fattura per una prestazione professionale inserendo una maggiorazione del 2% sui corrispettivi soggetti a IVA. Anche se il cliente ritarda o non effettua il pagamento, l'avvocato è comunque obbligato a versare tale importo alla cassa, potendo poi richiederne il rimborso al cliente.
Obbligo di applicare la maggiorazione percentuale sui corrispettivi ai fini IVA, obbligo di versare l'ammontare alla cassa (anche in caso di mancato pagamento del debitore) e obbligo di versare annualmente un importo minimo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.