Art. 11 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 11

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 6 mar 1992
Contributo integrativo A partire dal primo gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonchè i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'iva e versarne alla cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore.la maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore.l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all' , secondo comma,dovuto per l'anno stesso. Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione . Salvo quanto disposto dall',secondo comma,la maggiorazione percentuale,in sede di prima applicazione della presente legge,è stabilita nella misura del 2 per cento. Il contributo integrativo non è soggetto all'IRPEF nè all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale.
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