Art. 7
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 6 mar 1992
(Pensioni di reversibilità ed indirette).
1. Alle
condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:
a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.
4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'.
5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'.
6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età
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