Art. 29

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 6 mar 1992
Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni Entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge,gli avvocati,i procuratori ed i praticanti abilitati al patrocinio che abbiano esercitato con carattere di continuità la professione o il praticantato a norma dell' della legge 22 luglio 1975,n.319 ,possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo o la retrodatazione degli effetti della iscrizione,se già iscritti,risalendo al massimo all'iscrizione agli albi e ai registri dei praticanti e comunque non oltre il 1952. (1) La domanda deve essere accompagnata,a pena di inammissibilità,dalla comunicazione prevista dall' articolo 17 ,relativamente a tutti gli anni cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione. Per gli anni anteriori al 1974, la comunicazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Ad essa deve seguire, a pena di decadenza del diritto, entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di accoglimento della istanza da parte della Cassa, il pagamento in unica soluzione e nei modi previsti dall', terzo comma, per ogni anno di anzianità, del contributo dovuto in base alle disposizioni allora vigenti e comunque in misura non inferiore a lire quattrocentocinquantamila. La presente disposizione ha efficacia a decorrere dal 12 ottobre 1980. Per conseguire la pensione,gli interessati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dall' della legge 22 luglio 1975,n.319,dall' della legge 25 febbraio 1963,n.289 e dall' della legge 8 gennaio 1952,n.6 ,per i rispettivi periodi di efficacia,nonchè la anzianità occorrente in base alle norme applicabili al momento di maturazione della pensione.
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