Art. 31
LEGGE 20 settembre 1980, n. 576
In vigore dal 12 ott 1980
Durata in carica degli organi della Cassa
L' della legge 5 luglio 1965,n.798 ,è sostituito dal seguente:
"Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta".
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