Art. 31 · LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

Art. 31

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 12 ott 1980
Durata in carica degli organi della Cassa L' della legge 5 luglio 1965,n.798 ,è sostituito dal seguente: "Il presidente,i componenti del consiglio di amministrazione,del collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della cassa durano in carica quattro anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-09-20;576#art-31