Art. 27

LEGGE 20 settembre 1980, n. 576

In vigore dal 13 mag 1983
Decorrenza dfelle rivalutazioni Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' ,primo comma,sono rivalutate, ai sensi dell' ,con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge. La prima tabella di cui all',secondo comma,è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.per gli anni in cui l'istat non ha calcolato l'indice di cui all' ,si fa riferimento agli indici istat di valore più vicino allo stesso. Le entità dei redditi di cui agli ,quinto comma,4,secondo comma e 10,primo e secondo comma,sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. Per la prima applicazione dell' ,si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
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