Accordo

Art. VII

Indipendenza di azione e personalità giuridica

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo VII. (Indipendenza di azione e personalità giuridica) SEZIONE 11. (a) Nella sua qualità di organizzazione intergovernativa avente personalità giuridica internazionale, il Fondo avrà libertà e indipendenza di azione; (b) il Governo riconosce la personalità giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacità: (i) di stipulare contratti; (ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne; (iii) di stare in giudizio.
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-vii

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