Accordo
Art. VII
7 / 22Indipendenza di azione e personalità giuridica
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo VII.
(Indipendenza di azione e personalità giuridica)
SEZIONE 11.
(a) Nella sua qualità di organizzazione intergovernativa avente personalità giuridica internazionale, il Fondo avrà libertà e indipendenza di azione;
(b) il Governo riconosce la personalità giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacità:
(i) di stipulare contratti;
(ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne;
(iii) di stare in giudizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-vii