Accordo
Art. IV
Protezione della sede centrale
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo IV.
(Protezione della sede centrale)
SEZIONE 5.
(a) Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillità della sede centrale siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorità italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede centrale un'adeguata protezione di polizia;
(b) a richiesta del Presidente, le competenti Autorità italiane forniranno forze di polizia sufficienti ad assicurare all'interno della sede centrale il mantenimento dell'ordine.
SEZIONE 6.
Le Autorità italiane competenti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede centrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-iv