Accordo
Art. V
Servizi pubblici della sede centrale
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo V.
(Servizi pubblici della sede centrale)
SEZIONE 7.
(a) Le competenti autorità italiane si varranno, su richiesta del Presidente, delle facoltà in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta delle immondizie e i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le autorità italiane competenti prenderanno in considerazione le necessità del Fondo alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e adotteranno di conseguenza le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Fondo;
(b) il Presidente prenderà, su richiesta, le opportune misure affinché rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilità pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede centrale, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del Fondo;
(c) quando il gas, l'elettricità e l'acqua siano forniti dalle Autorità italiane competenti o da enti sotto il controllo di queste, il Fondo usufruirà di tariffe speciali, non superiori a quelle generalmente concesse alle Amministrazioni statali italiane.
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