Accordo
Art. X
Agevolazioni finanziarie
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo X.
(Agevolazioni finanziarie)
SEZIONE 18.
(a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo può liberamente:
(i) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
(ii) effettuare operazioni in qualsiasi valuta;
(iii) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; - fatta eccezione per la lira italiana che può essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane;
(b) il Governo darà il suo appoggio al Fondo affinché esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio;
(c) il Fondo sarà tenuto, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtù della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui ciò sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-x