Accordo

Art. X

Agevolazioni finanziarie

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo X. (Agevolazioni finanziarie) SEZIONE 18. (a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo può liberamente: (i) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (ii) effettuare operazioni in qualsiasi valuta; (iii) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; - fatta eccezione per la lira italiana che può essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane; (b) il Governo darà il suo appoggio al Fondo affinché esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio; (c) il Fondo sarà tenuto, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtù della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui ciò sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.
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