Accordo
Art. XIII
Rappresentanti alle riunioni del Fondo
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XIII.
(Rappresentanti alle riunioni del Fondo)
SEZIONE 23.
I rappresentanti degli Stati Membri e degli Stati non Membri che intervengano alle riunioni del Fondo o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi e immunità:
(a) inviolabilità personale, compresa l'immunità dall'arresto o dal fermo;
(b) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
(c) l'immunità giurisdizionale non verrà applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, un aereo utilizzato da o di proprietà delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
(d) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
(e) diritto ad usare cifrari e a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
(f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(g) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
(h) le stesse immunità e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente;
(i) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
SEZIONE 24
Un rappresentante indicato nella sezione 23, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godrà soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
SEZIONE 25.
I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 23 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunità indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 23.
SEZIONE 26
Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata i periodi durante i quali le seguenti persone si trovino sul territorio della Repubblica italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:
(i) i rappresentanti indicati alla sezione 23 nell'esercizio
delle loro funzioni; e
(ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non abbiano la cittadinanza italiana.
SEZIONE 27.
I privilegi e le immunità previste nel presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire la indipendenza delle loro funzioni presso il Fondo stesso. Questi privilegi e immunità sono concessi ferma restando la possibilità dei governi di revocare l'immunità dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-xiii