Accordo
Art. XVII
Accordi suppletivi
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XVII.
(Accordi suppletivi)
SEZIONE 38.
Il Fondo e il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-xvii