Accordo

Art. XXI

Disposizioni generali

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XXI. (Disposizioni generali) SEZIONE 42. Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunità conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunità hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato. SEZIONE 43. (a) Il Presidente prenderà tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità concessi dal presente Accordo, ed all'uopo stabilirà le norme e i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del Fondo e di tutte le altre persone interessate; (b) ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di un'immunità concessa dal presente Accordo, il Presidente si consulterà, su richiesta, con le Autorità italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Se tali consultazioni non portassero a un risultato soddisfacente per il Presidente e per il Governo, la questione sarà regolata in base alla procedura prevista dall'Articolo XX. SEZIONE 44. Il Fondo prevederà opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di: (i) controversie di diritto privato, derivanti da contratti o altre transazioni in cui il Fondo sia parte in causa; (ii) controversie che coinvolgano un funzionario del Fondo che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda dell'immunità, se tale immunità non è stata tolta.
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