Accordo

Art. XXII

Entrata in vigore e cessazione

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XXII. (Entrata in vigore e cessazione) SEZIONE 45. (a) Il presente Accordo entrerà in vigore in seguito a scambio di note tra il Presidente del Fondo e il rappresentante del Governo debitamente autorizzato e rimarrà in vigore per tutto il tempo che il Fondo manterrà la propria sede nella Repubblica italiana; (b) nonostante quanto disposto alla lettera (a), il presente Accordo potrà avere termine per mutuo consenso; (c) il Fondo e il Governo riconoscono che alla data del presente Accordo, è istituita a Roma soltanto la sede provvisoria del Fondo e che la sede permanente dovrà essere stabilita dal Consiglio dei governatori del Fondo. Qualora il Consiglio dei governatori stabilisce che la sede permanente del Fondo sia situata a Roma, il presente Accordo si applicherà automaticamente alla sede permanente. SEZIONE 46. Qualora il Fondo decidesse di trasferire la sede fuori della Repubblica italiana, il Fondo notificherà immediatamente tale decisione al Governo. Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ogni testo facente egualmente fede il 26 luglio 1978. Per la Repubblica italiana Per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo FORLANI A. SUDEARY Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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